Stampa
A seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1 comma 629 lettera b) si informa che a decorrere dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni di acquisto di beni e servizi fatturate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Ai fornitori sarà erogato il solo importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sarà versata direttamente dall'Unione.
All fine di consentire l'applicazione della normativa in oggetto, sulla fattura emessa dovrà essere riportata la seguente dicitura: "IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti".
Si applica solo alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l'esigibilità si verifica successivamente a tale data.
Sono esclusi dallo Split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del reddito, ai sensi del comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.